Ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (AI) chi rischia l’inabilità al lavoro a causa di malattia o diventa totalmente o parzialmente inabile al lavoro.

Quali sono le misure dell’assicurazione per l’invalidità?

Le persone che non possono lavorare per più di 30 giorni possono rivolgersi all’assicurazione per l’invalidità per un rilevamento tempestivo. Obiettivo del rilevamento tempestivo è preservare l’impiego con misure adeguate. Dopo un’analisi completa, è possibile avviare un intervento tempestivo nel giro di 30 giorni.

L’intervento tempestivo è finalizzato al mantenimento dell’impiego oppure all’integrazione in un nuovo posto di lavoro, ad esempio tramite corsi di formazione o un collocamento. Questa fase dura non più di sei mesi e si conclude con la scelta di un percorso di integrazione o la verifica del diritto a una rendita.

Le misure di integrazione, come ad esempio i corsi di riqualificazione o di aggiornamento, hanno lo scopo di migliorare in modo permanente e significativo l’occupabilità. Per l’AI vale il principio «Prima della rendita, l’integrazione», ovvero si decide di accordare una rendita di invalidità se un intervento tempestivo o le misure di integrazione non sono possibili o non portano al risultato desiderato.

Per avere diritto alla rendita d’invalidità è necessario un periodo di attesa di un anno, durante il quale l’inabilità al lavoro deve essere in media almeno del 40%. Alla fine di tale anno deve sussistere un’inabilità al lavoro almeno della stessa entità. Il diritto alla rendita matura non prima di sei mesi dopo la registrazione presso l’ufficio AI.

Chi valuterà il grado di invalidità?

Determinante per il diritto alla rendita di invalidità è il grado di invalidità. 

Per le persone occupate, il grado d’invalidità viene determinato mediante un confronto del reddito, ossia il reddito potenziale senza danni alla salute (reddito in condizioni di salute normali) viene confrontato con il reddito effettivamente ottenibile (reddito in condizioni di invalidità). La differenza risultante in valore percentuale determina il grado di invalidità.

Per coloro che non sono occupati, la determinazione avviene mediante un confronto delle attività, ossia si appura in che misura l’invalidità incide sulle attività svolte fino a quel momento (ad esempio in ambito domestico). 

Per coloro che sono parzialmente occupati, il grado di invalidità viene misurato in base all’invalidità nella vita lavorativa (perdita di guadagno) e nell’ambito di competenza precedente (confronto delle attività).

Come si calcola la rendita di invalidità?

  • Grado di invalidità inferiore al 40%:
    Nessun diritto alla rendita
          
  • Grado di invalidità dal 40 al 49%:
    Con invalidità al 40% = 25% di rendita; 
    dopodiché la rendita aumenta del 2,5% per ogni grado di invalidità. 
    Esempio: grado di invalidità del 45% = 37,5% di rendita
           
  • Grado di invalidità dal 50 al 69%:
    La rendita corrisponde al grado di invalidità. 
    Esempio: grado di invalidità del 58% = 58% di rendita
         
  • Grado di invalidità di almeno il 70%:
    Rendita totale

Informazioni dettagliate sono disponibili nella «Guida giuridica HIV» (capitolo «Assicurazione per l’invalidità») solo in tedesco, francese e inglese.

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